Pubblichiamo il testo di legge n 27.636 approvata nel Parlamento della Repubblica Argentina, a Buenos Aires il 24 giugno 2021e tradotto da Alejandra con la revisione di Mari
LEGGE PER IL SOSTEGNO AI PERCORSI DI INSERIMENTO AL LAVORO PER PERSONE TRAVESTI, TRANS* E TRANSGENDER
Capitolo I
Disposizione generale
Articolo 1 - Oggetto.
L’oggetto della presente legge è stabilire misure di azioni positive volte a raggiungere un'effettiva inclusione lavorativa alle persone travesti, trans* e transgender, al fine di promuovere una reale parità di opportunità in tutto il territorio della Repubblica Argentina.
Articolo 2 - Quadro normativo.
In ottemperanza agli obblighi dello Stato argentino in materia di uguaglianza e non discriminazione, questa legge adotta misure positive per garantire che le persone travesti, trans* e transgender esercitino i diritti riconosciuti dalla Convenzione Americana sui Diritti Umani e il suo Protocollo Addizionale in materia de diritti economici, sociali y culturali, le raccomandazioni specifiche dei diritti stabiliti nei Principi di Yogyakarta sulla applicazione della legislazione internazionale dei diritti umani in relazione all'orientamento sessuale e all'identità di genere, il parere consultivo n. 24 della Corte Interamericana dei Diritti dell'Uomo sull'Identità di Genere, l'uguaglianza e la non discriminazione nei confronti delle coppie non etero, la legge 26.743 sull'Identità di Genere in particolare quelli riferiti a:
a) L’Identità di genere;
b) Il libero sviluppo personale;
c) La reale uguaglianza di diritti e opportunità;
d) La non discriminazione;
e) Il lavoro dignitoso e produttivo;
f) L’istruzione;
g) La previdenza sociale;
h) Il rispetto della dignità;
i) La privacy, intimità e libertà di pensiero.
Articolo 3 - Definizione.
Ai fini della presente legge, e in conformità a quanto previsto dall'articolo 2 della legge 26.743, si intendono persone travesti, trans* e transgender tutte coloro che si percepiscono con un'identità di genere che non corrisponde al sesso assegnato alla nascita.
Articolo 4 - Persone raggiunte.
Sono raggiunte da questa legge le perone travesti, i trans* e transgender autorizzate a lavorare nei termini stabiliti dalla legislazione sul lavoro, che manifestino che la loro identità di genere è compresa dalla definizione dell'articolo 3 della presente legge, indipendentemente dal fatto che abbiano acconsentito o meno al cambio di registrazione all’anagrafe previsto dall'articolo 3 della legge 26.743 d’Identità di Genere.
Capitolo II
Misure di azioni positive
Articolo 5 - Inserimento lavorativo nello Stato nazionale. Quota
Lo Stato nazionale, composto dai tre poteri che lo compongono, i Pubblici Ministeri, gli organismi decentrati o autarchici, gli enti pubblici non statali, le aziende e le società dello stato, deve occupare una quota non inferiore all'uno per cento (1%) del totale del suo personale con persone travesti, trans*e transgender, in tutte le modalità di assunzione regolare vigenti.
Al fine di garantire il rispetto della quota prevista nel comma precedente, gli enti pubblici devono costituire riserve di posti di lavoro che possano essere occupati esclusivamente da persone travesti, trans* o transgender.
Devono inoltre riservare i posti vacanti che sorgeranno con eventuali passaggi di persone assunte sotto il regime della presente legge destinandoli ad essere occupati interamente da persone travesti, trans* e transgender.
Il rispetto delle disposizioni della presente legge non deve in alcun caso comportare la cessazione dei rapporti di lavoro in essere al momento della sua approvazione.
Articolo 6 - Completamento dell'istruzione e formazione.
Al fine di garantire una reale parità di opportunità, il requisito del completamento degli studi non può costituire un ostacolo all'ingresso e alla permanenza nel lavoro nei termini di legge. Se gli aspiranti ai posti di lavoro non hanno completato la loro istruzione, ai sensi dell'articolo 16 della legge 26.206 d'Istruzione Nazionale, il loro ingresso sarà consentito con la condizione di prendere il livello di istruzione richiesto e completarli. In questi casi, l'autorità di applicazione deve arbitrare i mezzi per garantire la formazione scolastica obbligatoria e la formazione delle persone travesti, trans* e transgender al fine di adeguare la loro situazione ai requisiti formali per il lavoro in questione.
Articolo 7 - Nessuna discriminazione.
Ogni persona travesti, trans* o transgender ha diritto a un lavoro formale dignitoso e produttivo, a condizioni di lavoro eque e soddisfacenti e alla protezione contro la disoccupazione, senza discriminazioni fondate sull'identità di genere e/o sulla sua espressione. Al fine di garantire l'ingresso e la permanenza nel posto di lavoro, i precedenti in termini di sanzioni amministrative non possono essere valutati. Allo stesso modo, i precedenti penali dei candidati, che siano irrilevanti per l'accesso al lavoro, non possono rappresentare un ostacolo all'ingresso e alla permanenza nel lavoro considerata la particolare situazione di vulnerabilità di questo collettivo.
Articolo 8 - Inclusione trasversale e federale.
Deve assicurarsi che l'inclusione lavorativa di persone travesti, trans* e transgender, in conformità a quanto previsto dall'articolo 5 di questa legge, si rifletta in tutte le istituzioni obbligate, garantendo anche un'applicazione federale in merito alla distribuzione geografica dei lavori che devano coprirsi.
Articolo 9 - Azioni di sensibilizzazione
Le organizzazioni/istituzioni comprese nell'articolo 5 di questa legge devono promuovere azioni volte alla sensibilizzazione con prospettive di genere e alla diversità sessuale sul posto di lavoro, al fine di integrare efficacemente le persone travesti, trans* e transgender sul posto di lavoro.
Articolo 10.- Priorità nella contrattazione dello Stato.
Lo Stato nazionale deve privilegiare, secondo le modalità stabilite dalla normativa, gli acquisti di risorse e forniture a persone giuridiche o umane nella sfera privata che includano persone travesti, trans* e transgender nella loro forza lavoro.
Articolo 11.- Incentivi. Settore privato.
I contributi del datore di lavoro generati dall'assunzione dei beneficiari di questa legge possono essere presi a titolo di acconto delle imposte nazionali.
Il beneficio di cui al comma precedente ha una validità di dodici (12) mesi consecutivi dall'esecuzione del contratto di lavoro. Nel caso di micro, piccole e medie imprese il termine sarà esteso a ventiquattro (24) mesi.
Articolo 12.- Accesso al credito.
La Banca Nazionale della Repubblica Argentina deve promuovere linee di credito a tasso agevolato per il finanziamento di imprese produttive, commerciali e/o di servizi, individuali o associative, rivolte specificamente a candidati travesti, trans* e transgender. L'autorità di applicazione deve garantire la consulenza e formazione per persone travesti, transessuali e transgender interessate ad accedere a tale beneficio.
Articolo 13.- Registro Unico di Aspiranti.
L'autorità di applicazione deve creare un Registro Unico di Aspiranti in cui possano iscriversi le persone travesti, trans* e transgender interessate a candidarsi per ricoprire posti di lavoro nell'ambito di questa legge, al fine di fornire, agli organismi/istituzioni, nonché alle persone giuridiche o umane che lo richiedono, elenchi di candidature che corrispondano alla descrizione della posizione da ricoprire. L'iscrizione a questo Registro non è obbligatoria né costituisce impedimento per l'accesso al regime di inclusione lavorativa previsto dalla presente legge. Il Registro deve registrare unicamente il nome autopercepito, il percorso scolastico e la esperienza lavorativa, nonché le attitudini e le preferenze lavorative degli aspiranti. L'autorità di applicazione deve garantire l'accessibilità per la registrazione a tutte le persone interessate.
Articolo 14.- Riservatezza.
I responsabili del Registro Unico di Aspiranti e tutti coloro che intervengono in qualsiasi fase del trattamento dei dati personali, hanno l’obbligo di riservatezza, in conformità a quanto previsto dall'articolo 10 della legge 25.326 o da quello che lo sostituisca nel futuro.
Articolo 15.- Nessuna sostituzione.
Il rispetto della quota di lavoro previsto dall'articolo 5, nonché l'accesso ai benefici e agli incentivi previsti dagli articoli 10 e 11 della presente legge, non possono in alcun caso autorizzare a sostituire i lavoratori che abbiano un rapporto di lavoro al momento della sanzione della presente legge, disponendo la loro cessazione.
Articolo 16.- Partecipazione.
L'autorità di applicazione deve promuovere spazi per la partecipazione delle persone travesti, trans* e transgender, in rappresentanza delle organizzazioni sindacali e della società civile di tutto il paese legate all'oggetto della presente legge per il controllo e il monitoraggio della sua implementazione, e per lo sviluppo di meccanismi e politiche a sostegno di persone travesti, transessuali e transgender nel loro processo di inclusione lavorativa.
Articolo 17- Unità di coordinamento.
Si crea, nell'ambito dell'autorità di applicazione del Potere Esecutivo, una Unità di Coordinamento Interministeriale per garantire l'attuazione completa e coordinata di questa legge tra gli organismi competenti in materia e il monitoraggio del suo andamento. L'Unità di Coordinamento sarà composta da rappresentanti del Ministero delle Donne, Genere e Diversità della Nazione, del Ministero del Lavoro, Impiego e Previdenza Sociale della Nazione, dell'Istituto Nazionale contro la Discriminazione, la Xenofobia e il Razzismo e del Ministero della Pubblica Istruzione di la Nazione.
L'autorità di applicazione può includere altri organismi, se necessario, per l'attuazione della presente legge.
Capitolo III
Disposizioni finali
Articolo 18.- Autorità di applicazione.
Il Potere Esecutivo della Nazione deve determinare l'autorità di applicazione della presente legge. L'autorità di applicazione deve promuovere che il disegno di legge e la sua esecuzione contemplino un criterio non binario ai sensi della legge 26.743
Articolo 19.- Sanzioni.
La violazione totale o parziale della presente legge da parte dei funzionari pubblici e le funzionarie pubbliche responsabili costituisce scorretto esercizio dei compiti del funzionario o colpa grave, a seconda dei casi.
Articolo 20.- Invito.
Università nazionali. Si invitano le università nazionali, nell'ambito della loro autonomia, ad aderire a questa legge.
Articolo 21.- Adesione.
Si invitano le province e la Città Autonoma di Buenos Aires ad aderire a questa legge.
Articolo 22.- Regolamentazione.
Il Potere Esecutivo deve regolamentare questa legge entro un termine che non può superare i sessanta (60) giorni lavorativi, a partire dalla sua approvazione.
Articolo 23.- Disposizione transitoria.
L'adempimento degli obblighi degli organismi e istituzioni di cui fa riferimento all'articolo 5 della presente legge deve essere effettuato in maniera progressiva ed entro un periodo massimo di due (2) anni, a partire dalla sua approvazione.
Articolo 24.- Si comunichi al Potere Esecutivo Nazionale.
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